Reclami
Di seguito sono riportate le istruzioni per la trasmissione di reclami relativi alle coperture assicurative CACI Life Rappresentanza Generale per l’Italia e CACI Non-Life Rappresentanza Generale per l’Italia fornite in Italia con Crédit Agricole Italia S.p.A. e CA Auto Bank S.p.A
CACI Life Dac e CACI Non-Life Dac si impegnano, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto di interessi, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Contraente, del Cliente o degli Assicurati.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società al seguente indirizzo:
CACI Life dac / CACI Non-Life dac
Ufficio Reclami
Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Irlanda)
Fax: 0035 31 603 96 49
Email: complaints@ca-caci.ie
Oppure
CACI Life dac e CACI Non-Life dac, Casella Postale Chiusa 90, Ufficio Postale di Mortara, 27036, Mortara (PV)
Email: complaints@ca-caci.ie
Se l’esponente non è completamente soddisfatto della risposta o non ha ricevuto alcun riscontro alla sua richiesta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà inviare reclamo scritto all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS www.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell’Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
- la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
- la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).
In ogni caso, prima di esercitare un’azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l’indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/